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Il “decreto sicurezza” tra razionalità normativa e costruzione emergenziale

Genesi, sviluppo e criticità di un paradigma legislativo

Nel dibattito giuridico contemporaneo, l’espressione “decreto sicurezza” rinvia a una serie di interventi normativi adottati in Italia durante i due governi giudati da Giuseppe Conte, a partire dal 2018, che hanno inciso profondamente sul rapporto tra ordine pubblico, immigrazione e diritti fondamentali. Il punto di svolta è rappresentato dal Decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113, convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132, seguito dal Decreto-legge 14 giugno 2019 n. 53, convertito nella legge 8 agosto 2019 n. 77.

La definizione di tali provvedimenti come “pasticcio normativo” riflette una percezione diffusa circa la loro eterogeneità e la loro stratificazione, più che un giudizio strettamente tecnico.



La logica dell’emergenza e la torsione dello strumento normativo

Il ricorso al decreto-legge, disciplinato dall’art. 77 della Costituzione, presuppone requisiti di necessità e urgenza. Tuttavia, nei decreti sicurezza si assiste a una progressiva estensione funzionale di tale strumento, utilizzato per riforme strutturali e non meramente contingenti.

Questa torsione produce una tensione tra la natura provvisoria del decreto e la permanenza degli effetti normativi. In tal modo, la sicurezza viene configurata come categoria onnicomprensiva, legittimando interventi che attraversano il diritto penale, il diritto amministrativo e le politiche migratorie.


Eterogeneità delle disposizioni e instabilità legislativa

Uno degli aspetti più problematici riguarda la pluralità delle materie incluse nei provvedimenti del 2018 e 2019. Le norme spaziano dall'abolizione della protezione umanitaria alla riorganizzazione del sistema di accoglienza (ex SPRAR), fino all’introduzione di misure di sicurezza urbana come il DASPO.

Questa ibridazione normativa compromette la coerenza sistematica, generando una struttura difficilmente intellegibile. A ciò si aggiunge una successiva fase di revisione legislativa, avviata con il Decreto-legge 21 ottobre 2020 n. 130, convertito nella legge 18 dicembre 2020 n. 173, che ha parzialmente corretto alcune disposizioni precedenti, reintroducendo forme di tutela e modificando il sistema di accoglienza.


Sicurezza e immigrazione: una convergenza problematica

I decreti sicurezza del 2018–2019 si caratterizzano per una marcata sovrapposizione tra sicurezza e immigrazione. Il fenomeno migratorio viene trattato prevalentemente come questione di ordine pubblico, con un ricorso esteso a strumenti di natura repressiva.

Tale impostazione ha sollevato interrogativi circa la compatibilità con i principi costituzionali, in particolare con gli articoli relativi alla tutela dei diritti fondamentali e al rispetto degli obblighi internazionali. La riduzione degli strumenti di protezione e l’inasprimento delle misure di controllo hanno alimentato un ampio contenzioso giurisprudenziale.


La dimensione comparata e la specificità italiana

Sebbene normative securitarie siano diffuse a livello globale, il caso italiano presenta una peculiarità: la rapidità della produzione normativa e la sua elevata esposizione politica. I decreti sicurezza diventano così non solo strumenti giuridici, ma anche dispositivi di costruzione del consenso.

La sequenza 2018–2019–2020 evidenzia una dinamica di continua riscrittura, che contribuisce alla percezione di instabilità e alimenta l’idea di un impianto normativo non pienamente coerente.

sicurezza italiana

Decreto sicurezza tra urgenza politica e razionalità giuridica

L’evoluzione dei decreti sicurezza, dal 2018 al 2020, mostra una tensione strutturale tra urgenza politica e qualità della legislazione. Il cosiddetto “pasticcio” non deriva unicamente da errori tecnici, ma da una più profonda difficoltà nel conciliare esigenze di sicurezza immediata con principi di coerenza normativa.

Un superamento di tali criticità richiederebbe un approccio più organico e sistematico, capace di integrare sicurezza e diritti in una prospettiva di lungo periodo. Solo così la sicurezza potrà essere sottratta alla logica emergenziale e ricondotta a un quadro di legalità stabile e costituzionalmente orientata.


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